Art. 15
Modifiche al Titolo III della Parte Quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
1. Dopo l'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente Titolo:
"TITOLO III-bis
INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI
Art. 237-bis (Finalita' e oggetto). - 1. Il presente titolo
definisce le misure e le procedure atte a prevenire oppure, qualora
non sia possibile, a ridurre gli effetti negativi delle attivita' di
incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, ed in particolare le
emissioni delle suddette attivita' nell'aria, nel suolo, nelle acque
superficiali e sotterranee, al fine di conseguire un elevato livello
di protezione dell'ambiente e di tutela della salute umana.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente titolo disciplina:
a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e
di coincenerimento dei rifiuti;
b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli
inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di
coincenerimento dei rifiuti;
c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le
caratteristiche costruttive e funzionali, nonche' le condizioni di
esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei
rifiuti, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare
un'elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate
dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti.
Art. 237-ter (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione del
presente titolo si definiscono:
a) 'rifiuti urbani misti': i rifiuti di cui all'articolo 184,
comma 2, del presente decreto legislativo, ad esclusione di quelli
individuati al sottocapitolo 20.01, che sono oggetto di raccolta
differenziata, e al sottocapitolo 20.02 di cui all'Allegato D alla
Parte Quarta;
b) 'impianto di incenerimento': qualsiasi unita' e attrezzatura
tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti
con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione,
attraverso l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonche'
altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi,
la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le
sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite.
Nella nozione di impianto di incenerimento si intendono compresi: il
sito e tutte le linee di incenerimento, nonche' i luoghi di ricezione
dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, i luoghi di stoccaggio, le
installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione
in rifiuti, in combustibile ausiliario e in aria di combustione, le
caldaie, le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei
residui e delle acque reflue, i camini, i dispositivi ed i sistemi di
controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione e
monitoraggio delle condizioni di incenerimento. Se per il trattamento
termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi
dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o
il processo al plasma, l'impianto di incenerimento dei rifiuti
include sia il processo di trattamento termico che il successivo
processo di incenerimento;
c) 'impianto di coincenerimento': qualsiasi unita' tecnica, fissa
o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di
energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile
normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento
termico ai fini dello smaltimento, mediante ossidazione dei rifiuti,
nonche' altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la
pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione
che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente
incenerite. Nella nozione di impianto di coincenerimento si intendono
compresi: il sito e l'intero impianto, compresi le linee di
coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo
stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in
loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile
ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le
apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco
delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di
coincenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti
gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle
varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni
di coincenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono
utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la
pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di
coincenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento
termico che il successivo processo di coincenerimento. Se il
coincenerimento dei rifiuti avviene in modo che la funzione
principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o
di materiali, bensi' nel trattamento termico ai fini dello
smaltimento dei rifiuti, l'impianto e' considerato un impianto di
incenerimento dei rifiuti ai sensi della lettera b);
d) 'impianto di incenerimento e coincenerimento esistente': un
impianto autorizzato prima del 28 dicembre 2002, purche' lo stesso
sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2003; ovvero un
impianto per il quale la domanda di autorizzazione sia stata
richiesta all'autorita' competente entro il 28 dicembre 2002, purche'
lo stesso sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;
e) 'impianto di incenerimento e coincenerimento nuovo': impianto
diverso da quello ricadente nella definizione di impianto esistente;
f) 'modifica sostanziale': una modifica delle caratteristiche o
del funzionamento ovvero un potenziamento di un'installazione o di un
impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti
o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere
effetti negativi e significativi per la salute umana e per
l'ambiente;
g) 'camino': una struttura contenente una o piu' canne di scarico
che forniscono un condotto attraverso il quale lo scarico gassoso
viene disperso nell'atmosfera;
h) 'capacita' nominale': la somma delle capacita' di
incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di
incenerimento o coincenerimento dei rifiuti, quali dichiarate dal
costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantita' di
rifiuti che puo' essere incenerita in un'ora, rapportata al potere
calorifico dichiarato dei rifiuti;
l) 'carico termico nominale': la somma delle capacita' di
incenerimento dei forni che costituiscono l'impianto, quali
dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa come
prodotto tra la quantita' oraria di rifiuti inceneriti ed il potere
calorifico dichiarato dei rifiuti;
m) 'ore operative': il tempo, espresso in ore, durante cui un
impianto di combustione, in tutto o in parte, e' in funzione e
scarica emissioni nell'atmosfera, esclusi i periodi di avvio o di
arresto;
n) 'emissione': lo scarico diretto o indiretto, da fonti
puntiformi o diffuse dell'installazione, di sostanze, vibrazioni,
calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
o) 'valori limite di emissione': la massa, espressa in rapporto a
determinati parametri specifici, la concentrazione oppure il livello
di un'emissione che non devono essere superati in uno o piu' periodi
di tempo;
p) 'diossine e furani': tutte le dibenzo-p-diossine e i
dibenzofurani policlorurati di cui alla nota 1 alla lettera a), del
punto 4, al paragrafo A dell'Allegato 1;
q) 'gestore': la persona fisica o giuridica di cui all'articolo
5, comma 1, lettera r-bis);
r) 'residuo': qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le
scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di
caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del
gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i
catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito, definito come
rifiuto all'articolo 183, comma 1, lettera a), generato dal processo
di incenerimento o di coincenerimento, dal trattamento degli
effluenti gassosi o delle acque reflue o da altri processi
all'interno dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento;
s) 'biomassa': per biomassa si intendono:
1) prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza
agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne
il contenuto energetico;
2) i rifiuti seguenti:
2.1) rifiuti vegetali derivanti da attivita' agricole e
forestali;
2.2) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di
trasformazione, se l'energia termica generata e' recuperata;
2.3) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di
carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono
coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata
e' recuperata;
2.4) rifiuti di sughero;
2.5) rifiuti di legno, ad eccezione di quelli che possono
contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, ottenuti a
seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i
rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di
demolizione;
t) 'autorizzazione': la decisione o piu' decisioni scritte,
emanate dall'autorita' competente ai fini di autorizzare la
realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui alle lettere b) e
c), in conformita' a quanto previsto nel presente titolo.
Art. 237-quater (Ambito di applicazione ed esclusioni). - 1. Il
presente titolo si applica agli impianti di incenerimento e agli
impianti di coincenerimento dei rifiuti solidi o liquidi.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo:
a) gli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas
prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono purificati
in misura tale da non costituire piu' rifiuti prima del loro
incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle
derivanti dalla combustione di gas naturale;
b) gli impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:
1) rifiuti di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettera s),
numero 2);
2) rifiuti radioattivi;
3) rifiuti animali, come regolati dal regolamento (CE) n.
1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale
non destinati al consumo umano;
4) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento
delle risorse petrolifere e di gas nelle installazioni offshore e
inceneriti a bordo di queste ultime;
c) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e
sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che
trattano meno di 50 t di rifiuti all'anno.
Art. 237-quinquies (Domanda di autorizzazione). - 1. La
realizzazione e l'esercizio degli impianti di incenerimento e
coincenerimento dei rifiuti rientranti nell'ambito di applicazione
del presente titolo devono essere autorizzati ai sensi delle seguenti
disposizioni:
a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata
ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 13, si applica l'articolo
208;
b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata
ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 13 del presente decreto
legislativo si applicano le disposizioni del Titolo III-bis della
Parte Seconda.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere in
particolare una descrizione delle misure previste per garantire che
siano rispettate le seguenti prescrizioni:
a) l'impianto e' progettato e attrezzato e sara' gestito e
sottoposto a manutenzione in maniera conforme ai requisiti del
presente titolo, tenendo conto delle categorie di rifiuti da
incenerire o da coincenerire;
b) il calore generato durante il processo di incenerimento e di
coincenerimento e' recuperato, per quanto praticabile, attraverso la
produzione di calore, vapore o energia;
c) i residui sono ridotti al minimo in quantita' e nocivita' e
riciclati ove opportuno;
d) lo smaltimento dei residui che non possono essere evitati,
limitati o riciclati sara' effettuato nel rispetto della Parte IV;
e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli
effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai requisiti
dell'Allegato 1, lettera C, e dell'Allegato 2, lettera C, al presente
Titolo.
3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica tramite
coincenerimento, per cui il produttore fornisca documentazione atta a
dimostrare che la producibilita' imputabile a fonti rinnovabili, per
il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio
dell'impianto, sia superiore al 50 per cento della producibilita'
complessiva di energia elettrica, si applica il procedimento di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Art. 237-sexies (Contenuto dell'autorizzazione). - 1.
L'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di
incenerimento e coincenerimento deve in ogni caso indicare
esplicitamente:
a) un elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono essere
trattati nell'impianto, individuati mediante il riferimento ai
relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti, nonche'
l'informazione sulla quantita' di ciascun tipo di rifiuti
autorizzati;
b) la capacita' nominale e il carico termico nominale autorizzato
dell'impianto;
c) i valori limite per le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua
per ogni singolo inquinante;
d) le procedure e la frequenza di campionamento e misurazione da
utilizzare per rispettare le condizioni fissate per il controllo
delle emissioni, nonche' la localizzazione dei punti di campionamento
e misurazione;
e) il periodo massimo durante il quale, a causa di
disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei
dispositivi di depurazione e di misurazione, le emissioni
nell'atmosfera e gli scarichi di acque reflue possono superare i
valori limite di emissione previsti;
f) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto
durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto
all'articolo 237-octies, comma 11, del presente Titolo e
conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento
dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'Allegato 1, paragrafo A,
punto 5, e paragrafo C, punto 1;
g) le modalita' e la frequenza dei controlli programmati per
accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi, ove non diversamente
disposto, da parte delle agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore;
h) il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e
la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere
comunicata all'autorita' competente con un anticipo di almeno
quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce altresi' la data entro
cui devono essere comunicati all'autorita' competente i dati relativi
alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia
controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale
periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare.
2. In aggiunta alle prescrizioni di cui al comma 1,
l'autorizzazione rilasciata per un impianto di incenerimento e di
coincenerimento che utilizza rifiuti pericolosi contiene:
a) un elenco delle quantita' ed i poteri calorifici inferiori
minimi e massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che
possono essere trattati nell'impianto;
b) i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti pericolosi,
i loro valori calorifici minimi e massimi e il loro contenuto massimo
di policlorobifenile, pentaclorofenolo, cloro, fluoro, zolfo, metalli
pesanti e altre sostanze inquinanti.
3. Per quanto concerne il coincenerimento dei propri rifiuti nel
luogo di produzione in caldaie a corteccia utilizzate nelle industrie
della pasta di legno e della carta, l'autorizzazione e' subordinata
almeno alle seguenti condizioni:
a) devono essere adottate tecniche tali da assicurare il rispetto
dei valori limite di emissione fissati nell'Allegato 2, paragrafo A,
per il carbonio organico totale;
b) le condizioni d'esercizio autorizzate non devono dare luogo ad
una maggior quantita' di residui o a residui con un piu' elevato
tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili
applicando le prescrizioni di cui al presente articolo.
Art. 237-septies (Consegna e ricezione dei rifiuti). - 1. Il
gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento adotta
tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla
ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile
gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento
dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee nonche'
altri effetti negativi sull'ambiente, odori e rumore e i rischi
diretti per la salute umana. Tali misure devono soddisfare almeno le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
2. Prima dell'accettazione dei rifiuti nell'impianto di
incenerimento o di coincenerimento, il gestore determina la massa di
ciascun tipo di rifiuti, possibilmente individuati in base all'elenco
europeo dei rifiuti.
3. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di
incenerimento o nell'impianto di coincenerimento, il gestore
raccoglie informazioni sui rifiuti al fine di verificare l'osservanza
dei requisiti previsti dall'autorizzazione, in particolare quelli di
cui all'articolo 237-sexies.
4. Le informazioni di cui al comma 3 comprendono quanto segue:
a) tutti i dati di carattere amministrativo sul processo
produttivo contenuti nei documenti di cui al comma 5, lettera a);
b) la composizione fisica e, se possibile, chimica dei rifiuti e
tutte le altre informazioni necessarie per valutarne l'idoneita' ai
fini del previsto processo di incenerimento e coincenerimento;
c) le caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti, le sostanze
con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da
adottare nella manipolazione dei rifiuti.
5. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di
incenerimento o di coincenerimento il gestore applica almeno le
seguenti procedure:
a) controllo dei documenti prescritti ai sensi della Parte
Quarta, e, se del caso, di quelli prescritti dal regolamento (CE) n.
1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006,
relativo alla spedizione di rifiuti e dalla legislazione in materia
di trasporto di merci pericolose;
b) ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo e di eventuali altri rifiuti individuati dall'autorita'
competente, per i quali il campionamento risulti inopportuno, devono
essere prelevati campioni rappresentativi. Questa operazione va
effettuata, per quanto possibile, prima del conferimento
nell'impianto, per verificarne mediante controlli la conformita'
all'autorizzazione nonche' alle informazioni di cui ai commi 3 e 4, e
per consentire alle autorita' competenti di identificare la natura
dei rifiuti trattati. I campioni sono conservati per almeno un mese
dopo l'incenerimento o il coincenerimento dei rifiuti da cui sono
stati prelevati.
6. L'autorita' competente, in sede di autorizzazione, puo'
concedere deroghe ai commi 2, 3 4 e 5, lettera a), per gli impianti
di incenerimento o di coincenerimento che sono parte di
un'installazione di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda a
condizione che inceneriscano o coinceneriscano esclusivamente i
propri rifiuti, nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti, e
che venga garantito il rispetto delle previsioni del presente titolo,
anche mediante la prescrizione di misure specifiche che tengano conto
delle masse e delle categorie di tali rifiuti.
Art. 237-octies (Condizioni di esercizio degli impianti di
incenerimento e coincenerimento). - 1. Nell'esercizio dell'impianto
di incenerimento o di coincenerimento devono essere adottate tutte le
misure affinche' le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli
stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonche'
per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano
progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori,
secondo le migliori tecniche disponibili.
2. Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo da
ottenere il piu' completo livello di incenerimento possibile,
adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei
rifiuti. Le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di
incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali,
misurato come carbonio organico totale, di seguito denominato TOC,
superiore al 3 per cento in peso, o una perdita per ignizione
superiore al 5 per cento in peso sul secco.
3. Gli impianti di incenerimento devono essere progettati,
costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo l'ultima
immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di
incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche
nelle condizioni piu' sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850°
C per almeno due secondi. Tale temperatura e' misurata in prossimita'
della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto
rappresentativo della camera di combustione indicato dall'autorita'
competente.
4. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati,
costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dal
coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato ed
omogeneo, anche nelle condizioni piu' sfavorevoli previste, ad una
temperatura di almeno 850°C per almeno due secondi.
5. Se vengono inceneriti e coinceneriti rifiuti pericolosi
contenenti oltre l'1 per cento di sostanze organiche alogenate,
espresse in cloro, la temperatura necessaria per osservare il
disposto del secondo e terzo comma e' pari ad almeno 1100°C per
almeno due secondi.
6. Ciascuna linea dell'impianto di incenerimento deve essere dotata
di almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare, nelle fasi di
avviamento e di arresto dell'impianto, per garantire l'innalzamento
ed il mantenimento della temperatura minima stabilita ai sensi dei
commi 3 e 5 e all'articolo 237-nonies, durante tali operazioni e
fintantoche' vi siano rifiuti nella camera di combustione. Tale
bruciatore deve entrare in funzione automaticamente in modo da
evitare, anche nelle condizioni piu' sfavorevoli, che la temperatura
dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria di
combustione, scenda al di sotto delle temperature minima stabilite ai
commi 3 e 5 e all'articolo 237-nonies, fino a quando vi e'
combustione di rifiuto. Il bruciatore ausiliario non deve essere
alimentato con combustibili che possano causare emissioni superiori a
quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas
naturale.
7. Prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento o
coincenerimento, l'autorita' competente verifica che l'impianto sia
conforme alle prescrizioni alle quali e' stato subordinato il
rilascio dell'autorizzazione. I costi di tale verifica sono a carico
del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in
alcun modo una minore responsabilita' per il gestore.
8. Qualora l'autorita' competente non provvede alla verifica di cui
al comma precedente entro trenta giorni dalla ricezione della
relativa richiesta, il titolare puo' dare incarico ad un soggetto
abilitato di accertare che l'impianto soddisfa le condizioni e le
prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio
dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento e' fatto pervenire
all'autorita' competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni,
consente l'attivazione dell'impianto.
9. Al fine di ridurre l'impatto dei trasporti di rifiuti destinati
agli impianti di incenerimento in fase progettuale puo' essere
prevista la realizzazione di appositi collegamenti ferroviari con
oneri a carico dei soggetti gestori di impianti. L'approvazione di
tale elemento progettuale nell'ambito della procedura di
autorizzazione, costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica
utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
10. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di
massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai
sensi della normativa vigente.
11. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati
di un sistema automatico per impedire l'alimentazione di rifiuti in
camera di combustione nei seguenti casi:
a) all'avviamento, finche' non sia raggiunta la temperatura
minima stabilita ai commi 3, 4 e 5 e la temperatura prescritta ai
sensi dell'articolo 237-nonies;
b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al
di sotto di quella minima stabilita ai sensi dei commi 3, 4 e 5,
oppure della temperatura prescritta ai sensi dell'articolo
237-nonies;
c) qualora le misurazioni in continuo degli inquinanti negli
effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite
di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei
dispositivi di depurazione degli scarichi gassosi.
12. Il calore generato durante il processo di incenerimento o
coincenerimento e' recuperato per quanto tecnicamente possibile.
13. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono
introdotti direttamente nel forno di incenerimento senza prima essere
mescolati con altre categorie di rifiuti e senza manipolazione
diretta.
14. La gestione operativa degli impianti di incenerimento o di
coincenerimento dei rifiuti deve essere affidata a persone fisiche
tecnicamente competenti.
Art. 237-nonies (Modifica delle condizioni di esercizio e modifica
sostanziale dell'attivita'). - 1. Per determinate categorie di
rifiuti o determinati processi termici, l'autorita' competente puo',
in sede di autorizzazione, prevedere espressamente l'applicazione di
prescrizioni diverse da quelle riportate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6
dell'articolo 237-octies, nonche', per quanto riguarda la
temperatura, di cui al comma 11 dell'articolo 237-octies, purche'
nell'impianto di incenerimento e di coincenerimento siano adottate
tecniche tali da assicurare:
a) il rispetto dei valori limite di emissione fissati
nell'Allegato 1, parte A, per l'incenerimento e Allegato 2, parte A,
per il coincenerimento;
b) che le condizioni d'esercizio autorizzate non diano luogo ad
una maggior quantita' di residui o a residui con un piu' elevato
tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili
applicando le prescrizioni di cui all'articolo 237-octies.
2. Le autorita' competenti comunicano Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare tutte le condizioni di
esercizio autorizzate ai sensi del presente articolo e i risultati
delle verifiche effettuate anche alla luce delle relazioni annuali di
cui all'articolo 237-septiesdecies. Il Ministero provvede a
comunicare alla Commissione europea le informazioni ricevute
nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 29-terdecies.
3. Se un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di
coincenerimento dei rifiuti tratta esclusivamente rifiuti non
pericolosi, la modifica dell'attivita' che comporti l'incenerimento o
il coincenerimento di rifiuti pericolosi e' considerata sostanziale.
Art. 237-decies (Coincenerimento di olii usati). - 1. E' vietato il
coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in
misura eccedente le 50 parti per milione. Tale divieto deve essere
espressamente menzionato nell'autorizzazione concessa dall'autorita'
competente ad impianti di coincenerimento che utilizzano rifiuti
pericolosi.
2. Il coincenerimento di olii usati, fermo restando il divieto di
cui al comma 1, e' autorizzato secondo le disposizioni del presente
titolo, a condizione che siano rispettate le seguenti ulteriori
prescrizioni:
a) gli oli usati come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera
c), siano conformi ai seguenti requisiti:
1) la quantita' di policlorodifenili (PCB) di cui al decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e successive modificazioni, e
degli idrocarburi policlorurati presenti concentrazioni non superiori
a 50 ppm;
2) questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fatto di
contenere altri costituenti elencati nell'Allegato D alla Parte
Quarta, in quantita' o concentrazioni incompatibili con gli obiettivi
previsti dall'articolo 177, comma 4;
3) il potere calorifico inferiore sia almeno 30 MJ per
chilogrammo;
b) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura
dell'impianto in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile
sia pari o superiore a 6 MW.
Art. 237-undecies (Coincenerimento di rifiuti animali rientranti
nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1069/2009/UE). - 1. Il
coincenerimento dei prodotti trasformati derivanti da materiali di
categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e'
autorizzato secondo le disposizioni degli articoli 237-quinquies e
237-sexies, a condizione che siano rispettati i requisiti, le
modalita' di esercizio e le prescrizioni di cui all'Allegato 3.
2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni e' inviata anche
alla Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.
3. Nella documentazione di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, e nel Modello unico di
dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e
successive modificazioni, deve essere indicato, nella parte relativa
all'individuazione e classificazione dei rifiuti di cui al presente
articolo, il codice dell'Elenco europeo dei rifiuti; 020203 'Scarti
inutilizzabili per il consumo e la trasformazione'.
Art. 237-duodecies (Emissione in atmosfera). - 1. Gli effluenti
gassosi degli impianti di incenerimento e coincenerimento devono
essere emessi in modo controllato attraverso un camino di altezza
adeguata e con velocita' e contenuto entalpico tale da favorire una
buona dispersione degli effluenti al fine di salvaguardare la salute
umana e l'ambiente, con particolare riferimento alla normativa
relativa alla qualita' dell'aria.
2. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di
coincenerimento sono progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in
modo che le emissioni nell'atmosfera non superano i valori limite di
emissione di cui rispettivamente all'Allegato I, paragrafo A, e
all'Allegato 2, paragrafo A, al presente Titolo.
3. Qualora il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti
pericolosi sia superiore al 40 per cento del calore totale liberato
nell'impianto, o qualora l'impianto coincenerisca rifiuti urbani
misti non trattati, i valori limite di emissione sono quelli fissati
all'Allegato 1, paragrafo A, al presente Titolo e conseguentemente
non si applica la formula di miscelazione di cui all'Allegato 2,
paragrafo A.
4. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare
l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 1, sono
normalizzati alle condizioni descritte all'Allegato 1, lettera B, al
presente Titolo. Il controllo delle emissioni e' effettuato
conformemente al punto C dell'Allegato 1 e punto C dell'Allegato 2.
5. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare
l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 2, sono
normalizzati alle condizioni descritte all'Allegato 2, lettera B, al
presente Titolo.
6. L'installazione e il funzionamento dei sistemi di misurazione
automatici sono sottoposti a controllo e test annuale di verifica
come prescritto al punto C dell'Allegato 1 e al punto C dell'Allegato
2 al presente Titolo.
7. Nel caso di coincerimento dei rifiuti urbani misti non trattati,
i valori limite di emissione sono quelli fissati all'Allegato 1,
paragrafo A.
8. In sede di autorizzazione, l'autorita' competente valuta la
possibilita' di concedere specifiche deroghe previste agli Allegati 1
e 2, nel rispetto delle norme di qualita' ambientale, e, ove ne
ricorra la fattispecie, delle disposizioni del Titolo III-bis della
Parte seconda.
Art. 237-terdecies (Scarico di acque reflue). - 1. Lo scarico di
acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi
evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento e'
limitata per quanto possibile e comunque disciplinato
dall'autorizzazione di cui all'articolo 237-sexies.
2. Le acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti
gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento
sono soggette all'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente
ai sensi del Titolo III-bis.
3. La domanda di autorizzazione, ove preveda lo scarico di acque
reflue provenienti dalla depurazione di effluenti gassosi, deve
essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche
quantitative e qualitative dello scarico; della quantita' di acqua da
prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto
per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema
complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso
funzionalmente connesse, dell'eventuale sistema di misurazione del
flusso degli scarichi ove richiesto, dall'indicazione dei mezzi
tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico,
nonche' dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per
conseguire il rispetto dei valori limite di emissione di cui al comma
3.
4. L'autorizzazione di cui all'articolo 237-sexies, con riferimento
allo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione di
effluenti gassosi, stabilisce:
a) i valori limite di emissione per gli inquinanti di cui al
punto D dell'Allegato I al presente Titolo;
b) i parametri di controllo operativo per le acque reflue almeno
relativamente al pH, alla temperatura e alla portata;
c) le prescrizioni riguardanti le misurazioni ai fini della
sorveglianza degli scarichi come frequenza delle misurazioni della
massa degli inquinanti delle acque reflue trattate, nonche' la
localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione;
d) prescrizioni tecniche in funzione del raggiungimento
dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici ricettori individuati ai
sensi dell'articolo 76 e successivi;
e) le eventuali ulteriori prescrizioni volte a garantire che gli
scarichi siano effettuati in conformita' alle disposizioni del
presente decreto e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la
salute pubblica e l'ambiente.
5. Lo scarico in acque superficiali di acque reflue provenienti
dalla depurazione degli effluenti gassosi deve rispettare almeno i
valori di emissioni previsti all'Allegato 1, paragrafo D. E' vietato
lo scarico sul suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee.
6. Le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi
gassosi devono essere separate dalle acque di raffreddamento e dalle
acque di prima pioggia rispettando i valori limite di emissione di
cui alla Tabella 5 dell'Allegato V alla Parte Terza, a pie' di
impianto di trattamento.
7. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di
scarico siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da
altre fonti, le misurazioni devono essere effettuate:
a) sul flusso delle acque reflue provenienti dai processi di
depurazione degli effluenti gassosi prima dell'immissione
nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
b) sugli altri flussi di acque reflue prima dell'immissione
nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
c) dopo il trattamento, al punto di scarico finale delle acque
reflue.
8. Al fine di verificare l'osservanza dei valori limite di
emissione stabiliti all'Allegato I, paragrafo D, per il flusso di
acque reflue provenienti dal processo di depurazione degli effluenti
gassosi, sono effettuati gli opportuni calcoli di bilancio di massa
per stabilire i livelli di emissione che, nello scarico finale delle
acque reflue, possono essere attribuiti alla depurazione degli
effluenti gassosi dell'impianto di coincenerimento.
9. I valori limite di emissione si applicano nel punto in cui le
acque reflue, provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi
sono evacuate dall'impianto di incenerimento dei rifiuti o
dall'impianto di incenerimento dei rifiuti o dall'impianto di
coincenerimento dei rifiuti.
10. I valori limite non possono essere in alcun caso conseguiti
mediante diluizione delle acque reflue.
11. Fermo restando il divieto di scarico o di immissione diretta di
acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione
di rischi idraulici ed ambientali, le acque meteoriche di
dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, le acque
contaminate derivanti da spandimenti o da operazioni di estinzione di
incendi delle aree esterne devono essere convogliate ed
opportunamente trattate, ai sensi della Parte III del presente
decreto legislativo.
12. Devono essere adottate le misure necessarie volte
all'eliminazione ed alla riduzione dei consumi, nonche' ad
incrementare il riciclo ed il riutilizzo di acqua reflua o gia' usata
nel ciclo produttivo come l'acqua di raffreddamento, anche mediante
le migliori tecnologie disponibili ai sensi della Parte Terza.
13. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione degli
scarichi gassosi siano trattate al di fuori dell'impianto di
incenerimento dei rifiuti o dell'impianto di coincenerimento dei
rifiuti in un impianto di trattamento destinato esclusivamente al
trattamento di questo tipo di acque reflue, i valori limite di
emissione di cui alla tabella dell'Allegato 1, lettera D, si
applicano al punto in cui le acque reflue fuoriescono dall'impianto
di trattamento.
14. Il sito dell'impianto di incenerimento dei rifiuti e il sito
dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti, ivi comprese le aree di
stoccaggio dei rifiuti, e' progettato e gestito in modo da evitare
l'immissione non autorizzata e accidentale di qualsiasi inquinante
nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee.
15. E' prevista una capacita' di stoccaggio per le acque piovane
contaminate che defluiscano dal sito dell'impianto di incenerimento
dei rifiuti o dal sito dell'impianto di coincenerimento o per l'acqua
contaminata derivante da spandimenti o da operazioni di estinzione di
incendi. La capacita' di stoccaggio deve essere sufficiente per
garantire che tali acque possano, se necessario, essere analizzate e,
se necessario, trattate prima dello scarico.
Art. 237-quattuordecies (Campionamento ed analisi delle emissioni
in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento). -
1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni
in atmosfera, nonche' le procedure di acquisizione, validazione,
elaborazione ed archiviazione dei dati, sono fissati ed aggiornati ai
sensi della lettera C dell'Allegato 1 e della lettera C dell'Allegato
2 al presente Titolo, per quanto non previsto all'Allegato VI alla
Parte Quinta.
2. I valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e
coincenerimento si intendono rispettati se conformi rispettivamente a
quanto previsto all'Allegato 1, paragrafo C, punto 1, e all'Allegato
2, paragrafo C, punto 1.
3. Negli impianti di incenerimento e in quelli di coincenerimento
devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente
gassoso le concentrazioni di CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl,
HF e NH3. L'autorita' competente puo' autorizzare che le misurazioni
in continuo siano sostituite da misurazioni periodiche di HCl, HF ed
SO2, se il gestore dimostra che le emissioni di tali inquinanti non
possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione
stabiliti. La misurazione in continuo di acido fluoridrico (HF) puo'
essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta
sistemi di trattamento dell'acido cloridrico (HCl) nell'effluente
gassoso che garantiscano il rispetto del valore limite di emissione
relativo a tale sostanza.
4. L'autorita' competente puo' decidere di non imporre misurazioni
in continuo per NOx e puo' prescrivere le misurazioni periodiche
stabilite al comma 5, negli impianti esistenti di incenerimento o
coincenerimento dei rifiuti aventi capacita' nominale inferiore a
6t/ora se il gestore puo' dimostare, sulla base di informazioni
relative alla qualita' dei rifiuti in questione, delle tecnologie
utilizzate e dei risultati del monitoraggio delle emissioni, che in
nessuna circostanza le emissioni di NOx possono essere superiori al
valore limite di emissione prescritto.
5. Devono inoltre essere misurati e registrati in continuo il
tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il
tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica nell'effluente
gassoso. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non
e' richiesta se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima
dell'analisi.
6. Deve essere inoltre misurata e registrata in continuo la
temperatura dei gas vicino alla parete interna o in altro punto
rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto
autorizzato dall'autorita' competente.
7. Devono essere misurate con cadenza almeno quadrimestrale le
sostanze di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, nonche' gli
altri inquinanti, di cui al precedente comma 2, per i quali
l'autorita' competente abbia prescritto misurazioni periodiche; per i
primi dodici mesi di funzionamento dell'impianto, le predette
sostanze devono essere misurate almeno ogni tre mesi.
8. All'atto della messa in esercizio dell'impianto, e
successivamente su motivata richiesta dell'autorita' competente,
devono essere controllati nelle piu' gravose condizioni di
funzionamento i seguenti parametri relativi ai gas prodotti,
individuati agli articoli 237-octies e 237-nonies:
a) tempo di permanenza;
b) temperatura minima;
c) tenore di ossigeno.
9. Gli impianti di coincenerimento devono assicurare inoltre la
misurazione e registrazione della quantita' di rifiuti e di
combustibile alimentato a ciascun forno o altra apparecchiatura.
10. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati
e presentati all'autorita' competente in modo da consentirle di
verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e
dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo
le procedure fissate dall'autorita' che ha rilasciato la stessa.
11. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite
di emissione in atmosfera stabiliti dal presente articolo sono
superati, il gestore provvede a informarne senza indugio l'autorita'
competente e l'agenzia regionale o provinciale per la protezione
dell'ambiente, fermo restando quanto previsto all'articolo
237-octiesdecies.
12. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi
automatici di misurazione delle emissioni gassose sono sottoposti a
controllo da parte dell'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere
verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno
triennale.
Art. 237-quinquiesdecies (Controllo e sorveglianza delle emissioni
nei corpi idrici). - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo
237-terdecies, ai fini della sorveglianza su parametri, condizioni e
concentrazioni di massa inerenti al processo di incenerimento o di
coincenerimento sono utilizzate tecniche di misurazione e sono
installate le relative attrezzature.
2. Le misurazioni delle emissioni negli ambienti idrici effettuate
al punto di scarico delle acque reflue, devono essere eseguite in
conformita' a quanto previsto all'Allegato 1, paragrafo E, punto 1.
3. I valori limite di emissione si considerano rispettati se
conformi a quanto previsto all'Allegato 1, paragrafo E, punto 2.
4. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e
presentati all'autorita' competente in modo da consentirle di
verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e
dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo
le procedure fissate dall'autorita' che ha rilasciato la stessa.
5. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite
di emissione negli ambienti idrici sono superati si provvede ad
informare tempestivamente l'autorita' competente e l'agenzia
regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, fermo
restando quanto previsto all'articolo 237-septiesdecies.
6. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi
automatici di misurazione degli scarichi idrici sono sottoposti a
controllo da parte dell'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere
verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno
triennale.
7. Il campionamento, la conservazione, il trasporto e le
determinazioni analitiche, ai fini dei controlli e della
sorveglianza, devono essere eseguiti secondo le metodiche APAT.
Art. 237-sexiesdecies (Residui). - 1. La quantita' e la
pericolosita' dei residui prodotti durante il funzionamento
dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere
ridotte al minimo: I residui sono riciclati in conformita' alla Parte
IV del presente decreto legislativo, quando appropriato, direttamente
nell'impianto o al di fuori di esso. I residui che non possono essere
riciclati devono essere smaltiti in conformita' alle norme del
presente decreto legislativo.
2. Il trasporto e lo stoccaggio intermedio di residui secchi sotto
forma di polveri devono essere effettuati in modo tale da evitare la
dispersione nell'ambiente di tali residui, ad esempio mediante
l'utilizzo di contenitori chiusi.
3. Preliminarmente al riciclaggio o smaltimento dei residui
prodotti dall'impianto di incenerimento o di coincenerimento, devono
essere effettuate opportune analisi per stabilire le caratteristiche
fisiche e chimiche, nonche' il potenziale inquinante dei vari
residui. L'analisi deve riguardare in particolare l'intera frazione
solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.
Art. 237-septiesdecies (Obblighi di comunicazione, informazione,
accesso e partecipazione). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, integra la relazione di cui
all'articolo 29-terdecies, comma 2 con i dati concernenti
l'applicazione del presente titolo, anche avvalendosi delle
informazioni ricevute dai gestori degli impianti di incenerimento e
coincenerimento di cui al successivo comma 5.
2. Al fine di garantire al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare la base informativa necessaria
all'attuazione del comma 1, le autorita' competenti integrano la
comunicazione periodica trasmessa ai sensi dell'articolo
29-terdecies, comma 1, con le informazioni relative all'applicazione
del presente titolo, secondo le indicazioni fornite del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli
impianti di incenerimento o di coincenerimento sono rilasciate solo
dopo aver garantito l'accesso alle informazioni ai sensi di quanto
disposto dalla normativa di settore.
4. Fatto salvo il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e,
esclusi i casi in cui si applicano le disposizioni in materia di
informazione del pubblico previste al Titolo III-bis della Parte
Seconda, le domande di autorizzazione e rinnovo per impianti di
incenerimento e di coincenerimento sono rese accessibili al pubblico
in uno o piu' luoghi aperti al pubblico, e comunque presso la sede
del comune territorialmente competente, per un periodo di tempo
adeguato e comunque non inferiore a trenta giorni, affinche' chiunque
possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione
dell'autorita' competente. La decisione dell'autorita' competente,
l'autorizzazione e qualsiasi suo successivo aggiornamento sono rese
accessibili al pubblico con le medesime modalita'.
5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una
capacita' nominale di due o piu' Mg l'ora, entro il 30 aprile
dell'anno successivo, il gestore predispone una relazione annuale
relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto che
dovra' essere trasmessa all'autorita' competente che la rende
accessibile al pubblico con le modalita' di cui al comma 4. Tale
relazione fornisce, come requisito minimo, informazioni in merito
all'andamento del processo e delle emissioni nell'atmosfera e
nell'acqua rispetto alle norme di emissione previste dal presente
titolo.
6. L'autorita' competente redige un elenco, accessibile al
pubblico, degli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi
una capacita' nominale inferiore a due tonnellate l'ora.
7. Copia delle autorizzazioni rilasciate, nonche' della relazione
di cui al comma 4 e degli elenchi di cui al comma 5 sono trasmesse,
per le finalita' di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e all' Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Art. 237-octiesdecies (Condizioni anomale di funzionamento). - 1.
L'autorita' competente stabilisce nell'autorizzazione il periodo
massimo di tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti,
guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di
depurazione e di misurazione, le concentrazioni delle sostanze
regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera e nelle acque
reflue depurate possono superare i valori limite di emissione
autorizzati.
2. Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l'attivita'
appena possibile, finche' sia ristabilito il normale funzionamento.
3. Fatto salvo l'articolo 237-octies, comma 11, lettera c), per
nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione,
l'impianto di incenerimento o di coincenerimento o la linea di
incenerimento puo' continuare ad incenerire rifiuti per piu' di
quattro ore consecutive. La durata cumulativa del funzionamento in
tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La
durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che
sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli
inquinanti dei gas di combustione.
4. Per gli impianti di incenerimento, nei casi di cui al comma 1 e
di cui al comma 2 qualora il gestore decide di ridurre l'attivita',
il tenore totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera non deve
in nessun caso superare i 150 mg/m³, espressi come media su 30
minuti. Non possono essere superati i valori limite relativi alle
emissioni nell'atmosfera di TOC e CO di cui all'Allegato 1, lettera
A, punto 2 e 5, lettera b). Devono inoltre essere rispettate tutte le
altre prescrizioni di cui agli articoli 237-octies e 237-nonies.
5. Non appena si verificano le condizioni anomale di cui ai commi 1
e 2, il gestore ne da' comunicazione nel piu' breve tempo possibile
all'autorita' di controllo. Analoga comunicazione viene data non
appena e' ripristinata la completa funzionalita' dell'impianto.
Art. 237-noviesdecies (Incidenti o inconvenienti). - 1. Fatte salve
le disposizioni della Parte sesta, di attuazione della direttiva
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004,
sulla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale e esclusi i casi disciplinati
all'articolo 29-undecies, in caso di incidenti o inconvenienti che
incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore:
a) deve informare immediatamente le Regioni, le Province e i
Comuni territorialmente competenti;
b) deve adottare immediatamente le misure per limitare le
conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o
inconvenienti.
2. Ai fini del comma 1, le Regioni e le Province territorialmente
competenti, diffidano il gestore ad adottare ogni misura
complementare appropriata e necessaria per limitare le conseguenze
ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.
Art. 237-vicies (Accessi ed ispezioni). - 1. I soggetti incaricati
dei controlli sono autorizzati ad accedere in ogni tempo presso gli
impianti di incenerimento e coincenerimento per effettuare le
ispezioni, i controlli, i prelievi e i campionamenti necessari
all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione in
atmosfera e in ambienti idrici, nonche' del rispetto delle
prescrizioni relative alla ricezione, allo stoccaggio dei rifiuti e
dei residui, ai pretrattamenti e alla movimentazione dei rifiuti e
delle altre prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o
regolamentari e di tutte le altre prescrizioni contenute nel presente
decreto.
2. Il proprietario o il gestore degli impianti sono tenuti a
fornire tutte le informazioni, dati e documenti richiesti dai
soggetti di cui al comma 1, necessari per l'espletamento delle loro
funzioni, ed a consentire l'accesso all'intero impianto.
Art. 237-unvicies (Spese). - 1. Le spese relative alle ispezioni e
ai controlli, in applicazione delle disposizioni del presente Titolo,
nonche' quelle relative all'espletamento dell'istruttoria per il
rilascio dell'autorizzazione e per la verifica degli impianti sono a
carico del titolare dell'autorizzazione, sulla base del costo
effettivo del servizio, secondo tariffe e modalita' di versamento da
determinarsi, salvi i casi disciplinati dalla Parte seconda del
presente decreto, con disposizioni regionali.
2. Fatto salvo il comma 1, le attivita' e le misure previste
rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni
e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio
allo scopo destinate a legislazione vigente.
3. Dall'attuazione del presente titolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 237-duovicies (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Gli
impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del presente Titolo
entro il 10 gennaio 2016.
2. Per gli impianti esistenti, fermo restando l'obbligo a carico
del gestore di adeguamento previsto al comma 1, l'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione provvede all'aggiornamento
della stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal
presente decreto, in occasione del primo rinnovo, rilascio o riesame
dell'autorizzazione ambientale, successivo alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
3. Per gli impianti esistenti che effettuano coincenerimento di
rifiuti non pericolosi secondo le procedure semplificate di cui al
Capo V, del Titolo I alla Parte Quarta per i quali si effettui il
rinnovo della comunicazione prevista articoli dal predetto Capo V,
resta fermo l'obbligo di adeguamento, a carico del gestore, previsto
al comma 1.
4. Agli impianti di coincenerimento non sottoposti ad
autorizzazione integrata ambientale, con l'esclusione degli impianti
che utilizzano rifiuti pericolosi, possono essere applicate le
procedure semplificate di cui al Capo V, del Titolo I della Parte
quarta. L'ammissione delle attivita' di coincenerimento dei rifiuti
alle procedure semplificate e' subordinata alla comunicazione di
inizio di attivita' che dovra' comprendere, oltre a quanto previsto
agli articoli 237-quinquies, comma 2, e 237-sexies, comma 1, la
relazione prevista all'articolo 215, comma 3. Per l'avvio
dell'attivita' di coincenerimento dei rifiuti la regione chiede la
prestazione di adeguata garanzia finanziaria a suo favore nella
misura definita dalla regione stessa e proporzionata alla capacita'
massima di coincenerimento dei rifiuti. L'avvio delle attivita' e'
subordinato all'effettuazione di una ispezione preventiva, da parte
della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro
sessanta giorni dalla data di presentazione della predetta
comunicazione. Le ispezioni successive, da effettuarsi almeno una
volta l'anno, accertano:
a) la tipologia e la quantita' dei rifiuti sottoposti alle
operazioni di coincenerimento;
b) la conformita' delle attivita' di coincenerimento a quanto
previsto agli articoli 214 e 215, e relative norme di attuazione.
5. Nel caso in cui la provincia competente per territorio, a
seguito delle ispezioni previste al comma 4, accerta la violazione
delle disposizioni stabilite al comma stesso, vieta, previa diffida e
fissazione di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la
prosecuzione dell'attivita', salvo che il titolare dell'impianto non
provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attivita'
alla normativa vigente.
6. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e
3, i gestori continuano ad operare sulla base del titolo
autorizzatorio precedentemente posseduto.
7. Con riguardo agli impianti autorizzati ai sensi dell'articolo
208, nel caso in cui il titolo autorizzatorio di cui al comma 6 non
preveda un rinnovo periodico entro il 10 gennaio 2015, entro tale
data i gestori degli impianti di incenerimento o di coincenerimento
di rifiuti esistenti presentano comunque all'autorita' competente una
richiesta di rinnovo del titolo autorizzatorio ai fini
dell'adeguamento di cui al comma 1.
8. Per il recepimento di normative tecniche comunitarie di modifica
degli allegati al presente Titolo si provvede con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
previa comunicazione ai Ministri della salute e delle attivita'
produttive; ogni qualvolta la nuova normativa comunitaria preveda
poteri discrezionali per la sua trasposizione, il decreto e' adottato
di concerto con i Ministri della salute e delle attivita' produttive,
sentita la Conferenza unificata.".