INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI

 

                               Art. 15 
 
Modifiche al Titolo III della Parte Quarta del decreto legislativo  3
  aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni 
 
  1. Dopo l'articolo 237 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente Titolo: 
  "TITOLO III-bis 
  INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI 
  Art. 237-bis  (Finalita'  e  oggetto).  -  1.  Il  presente  titolo
definisce le misure e le procedure atte a prevenire  oppure,  qualora
non sia possibile, a ridurre gli effetti negativi delle attivita'  di
incenerimento e coincenerimento dei rifiuti,  ed  in  particolare  le
emissioni delle suddette attivita' nell'aria, nel suolo, nelle  acque
superficiali e sotterranee, al fine di conseguire un elevato  livello
di protezione dell'ambiente e di tutela della salute umana. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il presente titolo disciplina: 
    a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e
di coincenerimento dei rifiuti; 
    b) i metodi di campionamento, di analisi e di  valutazione  degli
inquinanti  derivanti  dagli   impianti   di   incenerimento   e   di
coincenerimento dei rifiuti; 
    c)  i  criteri  e  le  norme  tecniche  generali  riguardanti  le
caratteristiche costruttive e funzionali, nonche'  le  condizioni  di
esercizio degli impianti di incenerimento e  di  coincenerimento  dei
rifiuti,  con  particolare  riferimento  all'esigenza  di  assicurare
un'elevata  protezione  dell'ambiente  contro  le  emissioni  causate
dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti. 
  Art. 237-ter (Definizioni). -  1.  Ai  fini  dell'applicazione  del
presente titolo si definiscono: 
    a) 'rifiuti urbani misti': i rifiuti  di  cui  all'articolo  184,
comma 2, del presente decreto legislativo, ad  esclusione  di  quelli
individuati al sottocapitolo 20.01,  che  sono  oggetto  di  raccolta
differenziata, e al sottocapitolo 20.02 di cui  all'Allegato  D  alla
Parte Quarta; 
    b) 'impianto di incenerimento': qualsiasi unita'  e  attrezzatura
tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di  rifiuti
con  o  senza  recupero  del  calore  prodotto   dalla   combustione,
attraverso l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti,  nonche'
altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la  pirolisi,
la gassificazione ed il processo  al  plasma,  a  condizione  che  le
sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite.
Nella nozione di impianto di incenerimento si intendono compresi:  il
sito e tutte le linee di incenerimento, nonche' i luoghi di ricezione
dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, i luoghi di stoccaggio, le
installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi  di  alimentazione
in rifiuti, in combustibile ausiliario e in aria di  combustione,  le
caldaie, le installazioni di trattamento o  stoccaggio  in  loco  dei
residui e delle acque reflue, i camini, i dispositivi ed i sistemi di
controllo delle  operazioni  di  incenerimento,  di  registrazione  e
monitoraggio delle condizioni di incenerimento. Se per il trattamento
termico   dei    rifiuti    sono    utilizzati    processi    diversi
dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la  gassificazione  o
il processo  al  plasma,  l'impianto  di  incenerimento  dei  rifiuti
include sia il processo di  trattamento  termico  che  il  successivo
processo di incenerimento; 
    c) 'impianto di coincenerimento': qualsiasi unita' tecnica, fissa
o mobile, la cui funzione principale  consiste  nella  produzione  di
energia o di materiali  e  che  utilizza  rifiuti  come  combustibile
normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento
termico ai fini dello smaltimento, mediante ossidazione dei  rifiuti,
nonche' altri processi di trattamento termico, quali  ad  esempio  la
pirolisi, la gassificazione ed il processo al  plasma,  a  condizione
che le sostanze  risultanti  dal  trattamento  siano  successivamente
incenerite. Nella nozione di impianto di coincenerimento si intendono
compresi:  il  sito  e  l'intero  impianto,  compresi  le  linee   di
coincenerimento,  la  ricezione  dei   rifiuti   in   ingresso   allo
stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di  pretrattamento  in
loco, i  sistemi  di  alimentazione  dei  rifiuti,  del  combustibile
ausiliario e dell'aria di combustione, i  generatori  di  calore,  le
apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio  in  loco
delle  acque  reflue  e  dei  rifiuti  risultanti  dal  processo   di
coincenerimento, le apparecchiature di  trattamento  degli  effluenti
gassosi, i camini, i dispositivi ed  i  sistemi  di  controllo  delle
varie operazioni e di registrazione e monitoraggio  delle  condizioni
di coincenerimento. Se per il trattamento termico  dei  rifiuti  sono
utilizzati processi diversi dall'ossidazione,  quali  ad  esempio  la
pirolisi, la gassificazione o il processo al  plasma,  l'impianto  di
coincenerimento dei rifiuti include sia il  processo  di  trattamento
termico  che  il  successivo  processo  di  coincenerimento.  Se   il
coincenerimento  dei  rifiuti  avviene  in  modo  che   la   funzione
principale dell'impianto non consista nella produzione di  energia  o
di  materiali,  bensi'  nel  trattamento  termico   ai   fini   dello
smaltimento dei rifiuti, l'impianto e'  considerato  un  impianto  di
incenerimento dei rifiuti ai sensi della lettera b); 
    d) 'impianto di incenerimento e  coincenerimento  esistente':  un
impianto autorizzato prima del 28 dicembre 2002,  purche'  lo  stesso
sia stato messo in funzione entro il  28  dicembre  2003;  ovvero  un
impianto  per  il  quale  la  domanda  di  autorizzazione  sia  stata
richiesta all'autorita' competente entro il 28 dicembre 2002, purche'
lo stesso sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004; 
    e) 'impianto di incenerimento e coincenerimento nuovo':  impianto
diverso da quello ricadente nella definizione di impianto esistente; 
    f) 'modifica sostanziale': una modifica delle  caratteristiche  o
del funzionamento ovvero un potenziamento di un'installazione o di un
impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei  rifiuti
o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti  che  potrebbe  avere
effetti  negativi  e  significativi  per  la  salute  umana   e   per
l'ambiente; 
    g) 'camino': una struttura contenente una o piu' canne di scarico
che forniscono un condotto attraverso il  quale  lo  scarico  gassoso
viene disperso nell'atmosfera; 
    h)  'capacita'   nominale':   la   somma   delle   capacita'   di
incenerimento  dei   forni   che   costituiscono   un   impianto   di
incenerimento o coincenerimento dei  rifiuti,  quali  dichiarate  dal
costruttore e  confermate  dal  gestore,  espressa  in  quantita'  di
rifiuti che puo' essere incenerita in un'ora,  rapportata  al  potere
calorifico dichiarato dei rifiuti; 
    l)  'carico  termico  nominale':  la  somma  delle  capacita'  di
incenerimento  dei  forni   che   costituiscono   l'impianto,   quali
dichiarate dal costruttore e confermate dal  gestore,  espressa  come
prodotto tra la quantita' oraria di rifiuti inceneriti ed  il  potere
calorifico dichiarato dei rifiuti; 
    m) 'ore operative': il tempo, espresso in  ore,  durante  cui  un
impianto di combustione, in tutto  o  in  parte,  e'  in  funzione  e
scarica emissioni nell'atmosfera, esclusi i periodi  di  avvio  o  di
arresto; 
    n)  'emissione':  lo  scarico  diretto  o  indiretto,  da   fonti
puntiformi o diffuse  dell'installazione,  di  sostanze,  vibrazioni,
calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo; 
    o) 'valori limite di emissione': la massa, espressa in rapporto a
determinati parametri specifici, la concentrazione oppure il  livello
di un'emissione che non devono essere superati in uno o piu'  periodi
di tempo; 
    p)  'diossine  e  furani':  tutte  le  dibenzo-p-diossine   e   i
dibenzofurani policlorurati di cui alla nota 1 alla lettera  a),  del
punto 4, al paragrafo A dell'Allegato 1; 
    q) 'gestore': la persona fisica o giuridica di  cui  all'articolo
5, comma 1, lettera r-bis); 
    r) 'residuo': qualsiasi materiale liquido o solido,  comprese  le
scorie e le ceneri  pesanti,  le  ceneri  volanti  e  la  polvere  di
caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento  del
gas, i  fanghi  derivanti  dal  trattamento  delle  acque  reflue,  i
catalizzatori esauriti e il carbone attivo  esaurito,  definito  come
rifiuto all'articolo 183, comma 1, lettera a), generato dal  processo
di  incenerimento  o  di  coincenerimento,  dal   trattamento   degli
effluenti  gassosi  o  delle  acque  reflue  o  da   altri   processi
all'interno dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento; 
    s) 'biomassa': per biomassa si intendono: 
      1) prodotti  costituiti  di  materia  vegetale  di  provenienza
agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per  recuperarne
il contenuto energetico; 
      2) i rifiuti seguenti: 
        2.1) rifiuti  vegetali  derivanti  da  attivita'  agricole  e
forestali; 
        2.2) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di
trasformazione, se l'energia termica generata e' recuperata; 
        2.3) rifiuti vegetali fibrosi della produzione  di  pasta  di
carta  grezza  e  di  produzione  di  carta  dalla  pasta,  se   sono
coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica  generata
e' recuperata; 
        2.4) rifiuti di sughero; 
        2.5) rifiuti di legno, ad eccezione  di  quelli  che  possono
contenere composti organici alogenati o metalli pesanti,  ottenuti  a
seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare  i
rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e  di
demolizione; 
    t) 'autorizzazione':  la  decisione  o  piu'  decisioni  scritte,
emanate  dall'autorita'  competente  ai  fini   di   autorizzare   la
realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui alle lettere  b)  e
c), in conformita' a quanto previsto nel presente titolo. 
  Art. 237-quater (Ambito di applicazione ed  esclusioni).  -  1.  Il
presente titolo si applica agli  impianti  di  incenerimento  e  agli
impianti di coincenerimento dei rifiuti solidi o liquidi. 
  2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo: 
    a) gli impianti  di  gassificazione  o  di  pirolisi,  se  i  gas
prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono  purificati
in misura  tale  da  non  costituire  piu'  rifiuti  prima  del  loro
incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori  a  quelle
derivanti dalla combustione di gas naturale; 
    b) gli impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti: 
      1) rifiuti di cui all'articolo 237-ter, comma  1,  lettera  s),
numero 2); 
      2) rifiuti radioattivi; 
      3) rifiuti animali,  come  regolati  dal  regolamento  (CE)  n.
1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine  animale
non destinati al consumo umano; 
      4) rifiuti derivanti dalla  prospezione  e  dallo  sfruttamento
delle risorse petrolifere e di gas  nelle  installazioni  offshore  e
inceneriti a bordo di queste ultime; 
    c) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e
sperimentazione per  migliorare  il  processo  di  incenerimento  che
trattano meno di 50 t di rifiuti all'anno. 
  Art.  237-quinquies  (Domanda   di   autorizzazione).   -   1.   La
realizzazione  e  l'esercizio  degli  impianti  di  incenerimento   e
coincenerimento dei rifiuti rientranti  nell'ambito  di  applicazione
del presente titolo devono essere autorizzati ai sensi delle seguenti
disposizioni: 
    a) per gli impianti non sottoposti  ad  autorizzazione  integrata
ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 13, si applica  l'articolo
208; 
    b)  per  gli  impianti  sottoposti  ad  autorizzazione  integrata
ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 13  del  presente  decreto
legislativo si applicano le disposizioni  del  Titolo  III-bis  della
Parte Seconda. 
  2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere in
particolare una descrizione delle misure previste per  garantire  che
siano rispettate le seguenti prescrizioni: 
    a) l'impianto e'  progettato  e  attrezzato  e  sara'  gestito  e
sottoposto a  manutenzione  in  maniera  conforme  ai  requisiti  del
presente  titolo,  tenendo  conto  delle  categorie  di  rifiuti   da
incenerire o da coincenerire; 
    b) il calore generato durante il processo di incenerimento  e  di
coincenerimento e' recuperato, per quanto praticabile, attraverso  la
produzione di calore, vapore o energia; 
    c) i residui sono ridotti al minimo in quantita'  e  nocivita'  e
riciclati ove opportuno; 
    d) lo smaltimento dei residui che  non  possono  essere  evitati,
limitati o riciclati sara' effettuato nel rispetto della Parte IV; 
    e) le tecniche di misurazione proposte  per  le  emissioni  negli
effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai requisiti
dell'Allegato 1, lettera C, e dell'Allegato 2, lettera C, al presente
Titolo. 
  3. Per gli impianti di  produzione  di  energia  elettrica  tramite
coincenerimento, per cui il produttore fornisca documentazione atta a
dimostrare che la producibilita' imputabile a fonti rinnovabili,  per
il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in  esercizio
dell'impianto, sia superiore al 50  per  cento  della  producibilita'
complessiva di energia elettrica, si applica il procedimento  di  cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 
  Art.   237-sexies    (Contenuto    dell'autorizzazione).    -    1.
L'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio  degli  impianti  di
incenerimento  e  coincenerimento  deve   in   ogni   caso   indicare
esplicitamente: 
    a) un elenco di tutti  i  tipi  di  rifiuti  che  possono  essere
trattati  nell'impianto,  individuati  mediante  il  riferimento   ai
relativi   codici   dell'elenco   europeo   dei   rifiuti,    nonche'
l'informazione  sulla  quantita'   di   ciascun   tipo   di   rifiuti
autorizzati; 
    b) la capacita' nominale e il carico termico nominale autorizzato
dell'impianto; 
    c) i valori limite per le emissioni nell'atmosfera  e  nell'acqua
per ogni singolo inquinante; 
    d) le procedure e la frequenza di campionamento e misurazione  da
utilizzare per rispettare le  condizioni  fissate  per  il  controllo
delle emissioni, nonche' la localizzazione dei punti di campionamento
e misurazione; 
    e)  il  periodo  massimo   durante   il   quale,   a   causa   di
disfunzionamenti,  guasti  o  arresti  tecnicamente  inevitabili  dei
dispositivi  di  depurazione   e   di   misurazione,   le   emissioni
nell'atmosfera e gli scarichi di  acque  reflue  possono  superare  i
valori limite di emissione previsti; 
    f) i periodi  massimi  di  tempo  per  l'avviamento  e  l'arresto
durante  il  quale  non  vengono  alimentati  rifiuti  come  disposto
all'articolo  237-octies,   comma   11,   del   presente   Titolo   e
conseguentemente  esclusi  dal  periodo  di  effettivo  funzionamento
dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'Allegato 1, paragrafo A,
punto 5, e paragrafo C, punto 1; 
    g) le modalita' e la  frequenza  dei  controlli  programmati  per
accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi,  ove  non  diversamente
disposto, da parte delle  agenzie  regionali  e  provinciali  per  la
protezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore; 
    h) il periodo che deve intercorrere tra la messa in  esercizio  e
la messa a regime dell'impianto. La messa in  esercizio  deve  essere
comunicata  all'autorita'  competente  con  un  anticipo  di   almeno
quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce altresi' la  data  entro
cui devono essere comunicati all'autorita' competente i dati relativi
alle emissioni  effettuate  in  un  periodo  continuativo  di  marcia
controllata decorrente dalla messa a regime,  e  la  durata  di  tale
periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare. 
  2.  In  aggiunta   alle   prescrizioni   di   cui   al   comma   1,
l'autorizzazione rilasciata per un impianto  di  incenerimento  e  di
coincenerimento che utilizza rifiuti pericolosi contiene: 
    a) un elenco delle quantita' ed  i  poteri  calorifici  inferiori
minimi e massimi delle diverse tipologie di  rifiuti  pericolosi  che
possono essere trattati nell'impianto; 
    b) i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti pericolosi,
i loro valori calorifici minimi e massimi e il loro contenuto massimo
di policlorobifenile, pentaclorofenolo, cloro, fluoro, zolfo, metalli
pesanti e altre sostanze inquinanti. 
  3. Per quanto concerne il coincenerimento dei  propri  rifiuti  nel
luogo di produzione in caldaie a corteccia utilizzate nelle industrie
della pasta di legno e della carta, l'autorizzazione  e'  subordinata
almeno alle seguenti condizioni: 
    a) devono essere adottate tecniche tali da assicurare il rispetto
dei valori limite di emissione fissati nell'Allegato 2, paragrafo  A,
per il carbonio organico totale; 
    b) le condizioni d'esercizio autorizzate non devono dare luogo ad
una maggior quantita' di residui o a  residui  con  un  piu'  elevato
tenore  di  inquinanti  organici  rispetto  ai   residui   ottenibili
applicando le prescrizioni di cui al presente articolo. 
  Art. 237-septies (Consegna  e  ricezione  dei  rifiuti).  -  1.  Il
gestore dell'impianto di incenerimento o  di  coincenerimento  adotta
tutte  le  precauzioni  necessarie  riguardo  alla  consegna  e  alla
ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per  quanto  praticabile
gli effetti negativi  sull'ambiente,  in  particolare  l'inquinamento
dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee  nonche'
altri effetti negativi sull'ambiente,  odori  e  rumore  e  i  rischi
diretti per la salute umana. Tali misure devono soddisfare almeno  le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5. 
  2.   Prima   dell'accettazione   dei   rifiuti   nell'impianto   di
incenerimento o di coincenerimento, il gestore determina la massa  di
ciascun tipo di rifiuti, possibilmente individuati in base all'elenco
europeo dei rifiuti. 
  3. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto  di
incenerimento  o  nell'impianto  di   coincenerimento,   il   gestore
raccoglie informazioni sui rifiuti al fine di verificare l'osservanza
dei requisiti previsti dall'autorizzazione, in particolare quelli  di
cui all'articolo 237-sexies. 
  4. Le informazioni di cui al comma 3 comprendono quanto segue: 
    a)  tutti  i  dati  di  carattere  amministrativo  sul   processo
produttivo contenuti nei documenti di cui al comma 5, lettera a); 
    b) la composizione fisica e, se possibile, chimica dei rifiuti  e
tutte le altre informazioni necessarie per valutarne  l'idoneita'  ai
fini del previsto processo di incenerimento e coincenerimento; 
    c) le caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti,  le  sostanze
con le quali  non  possono  essere  mescolati  e  le  precauzioni  da
adottare nella manipolazione dei rifiuti. 
  5. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto  di
incenerimento o di  coincenerimento  il  gestore  applica  almeno  le
seguenti procedure: 
    a) controllo  dei  documenti  prescritti  ai  sensi  della  Parte
Quarta, e, se del caso, di quelli prescritti dal regolamento (CE)  n.
1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006,
relativo alla spedizione di rifiuti e dalla legislazione  in  materia
di trasporto di merci pericolose; 
    b) ad  esclusione  dei  rifiuti  sanitari  pericolosi  a  rischio
infettivo e di eventuali  altri  rifiuti  individuati  dall'autorita'
competente, per i quali il campionamento risulti inopportuno,  devono
essere  prelevati  campioni  rappresentativi.  Questa  operazione  va
effettuata,   per   quanto   possibile,   prima   del    conferimento
nell'impianto, per  verificarne  mediante  controlli  la  conformita'
all'autorizzazione nonche' alle informazioni di cui ai commi 3 e 4, e
per consentire alle autorita' competenti di  identificare  la  natura
dei rifiuti trattati. I campioni sono conservati per almeno  un  mese
dopo l'incenerimento o il coincenerimento dei  rifiuti  da  cui  sono
stati prelevati. 
  6.  L'autorita'  competente,  in  sede  di   autorizzazione,   puo'
concedere deroghe ai commi 2, 3 4 e 5, lettera a), per  gli  impianti
di  incenerimento  o   di   coincenerimento   che   sono   parte   di
un'installazione di cui al  Titolo  III-bis  della  Parte  Seconda  a
condizione  che  inceneriscano  o  coinceneriscano  esclusivamente  i
propri rifiuti, nel luogo in cui gli stessi sono  stati  prodotti,  e
che venga garantito il rispetto delle previsioni del presente titolo,
anche mediante la prescrizione di misure specifiche che tengano conto
delle masse e delle categorie di tali rifiuti. 
  Art.  237-octies  (Condizioni  di  esercizio  degli   impianti   di
incenerimento e coincenerimento). - 1.  Nell'esercizio  dell'impianto
di incenerimento o di coincenerimento devono essere adottate tutte le
misure affinche' le attrezzature utilizzate  per  la  ricezione,  gli
stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti,  nonche'
per la movimentazione o lo stoccaggio  dei  residui  prodotti,  siano
progettate e gestite in modo da ridurre le  emissioni  e  gli  odori,
secondo le migliori tecniche disponibili. 
  2. Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in  modo  da
ottenere  il  piu'  completo  livello  di  incenerimento   possibile,
adottando, se necessario, adeguate  tecniche  di  pretrattamento  dei
rifiuti. Le scorie e le  ceneri  pesanti  prodotte  dal  processo  di
incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti  totali,
misurato come carbonio organico totale, di  seguito  denominato  TOC,
superiore al 3 per  cento  in  peso,  o  una  perdita  per  ignizione
superiore al 5 per cento in peso sul secco. 
  3.  Gli  impianti  di  incenerimento  devono   essere   progettati,
costruiti, equipaggiati e gestiti in modo  tale  che,  dopo  l'ultima
immissione di aria di combustione, i gas  prodotti  dal  processo  di
incenerimento siano portati, in modo controllato ed  omogeneo,  anche
nelle condizioni piu' sfavorevoli, ad una temperatura di almeno  850°
C per almeno due secondi. Tale temperatura e' misurata in prossimita'
della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto
rappresentativo della camera di combustione  indicato  dall'autorita'
competente. 
  4.  Gli  impianti  di  coincenerimento  devono  essere  progettati,
costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dal
coincenerimento dei rifiuti siano portati,  in  modo  controllato  ed
omogeneo, anche nelle condizioni piu' sfavorevoli  previste,  ad  una
temperatura di almeno 850°C per almeno due secondi. 
  5.  Se  vengono  inceneriti  e  coinceneriti   rifiuti   pericolosi
contenenti oltre l'1  per  cento  di  sostanze  organiche  alogenate,
espresse  in  cloro,  la  temperatura  necessaria  per  osservare  il
disposto del secondo e terzo comma  e'  pari  ad  almeno  1100°C  per
almeno due secondi. 
  6. Ciascuna linea dell'impianto di incenerimento deve essere dotata
di almeno un bruciatore  ausiliario  da  utilizzare,  nelle  fasi  di
avviamento e di arresto dell'impianto, per  garantire  l'innalzamento
ed il mantenimento della temperatura minima stabilita  ai  sensi  dei
commi 3 e 5 e all'articolo  237-nonies,  durante  tali  operazioni  e
fintantoche' vi siano  rifiuti  nella  camera  di  combustione.  Tale
bruciatore deve  entrare  in  funzione  automaticamente  in  modo  da
evitare, anche nelle condizioni piu' sfavorevoli, che la  temperatura
dei  gas  di  combustione,  dopo  l'ultima  immissione  di  aria   di
combustione, scenda al di sotto delle temperature minima stabilite ai
commi  3  e  5  e  all'articolo  237-nonies,  fino  a  quando  vi  e'
combustione di rifiuto. Il  bruciatore  ausiliario  non  deve  essere
alimentato con combustibili che possano causare emissioni superiori a
quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto  e  gas
naturale. 
  7.  Prima  dell'inizio  delle   operazioni   di   incenerimento   o
coincenerimento, l'autorita' competente verifica che  l'impianto  sia
conforme  alle  prescrizioni  alle  quali  e'  stato  subordinato  il
rilascio dell'autorizzazione. I costi di tale verifica sono a  carico
del titolare dell'impianto. L'esito della verifica  non  comporta  in
alcun modo una minore responsabilita' per il gestore. 
  8. Qualora l'autorita' competente non provvede alla verifica di cui
al  comma  precedente  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  della
relativa richiesta, il titolare puo' dare  incarico  ad  un  soggetto
abilitato di accertare che l'impianto soddisfa  le  condizioni  e  le
prescrizioni  alle   quali   e'   stato   subordinato   il   rilascio
dell'autorizzazione. L'esito  dell'accertamento  e'  fatto  pervenire
all'autorita' competente e, se positivo, trascorsi  quindici  giorni,
consente l'attivazione dell'impianto. 
  9. Al fine di ridurre l'impatto dei trasporti di rifiuti  destinati
agli impianti  di  incenerimento  in  fase  progettuale  puo'  essere
prevista la realizzazione di  appositi  collegamenti  ferroviari  con
oneri a carico dei soggetti gestori di  impianti.  L'approvazione  di
tale   elemento   progettuale   nell'ambito   della   procedura    di
autorizzazione, costituisce, ove  occorra,  variante  allo  strumento
urbanistico  comunale  e  comporta  la  dichiarazione   di   pubblica
utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 
  10. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di
massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai
sensi della normativa vigente. 
  11. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono  dotati
di un sistema automatico per impedire l'alimentazione di  rifiuti  in
camera di combustione nei seguenti casi: 
    a) all'avviamento,  finche'  non  sia  raggiunta  la  temperatura
minima stabilita ai commi 3, 4 e 5 e  la  temperatura  prescritta  ai
sensi dell'articolo 237-nonies; 
    b) qualora la temperatura nella camera di combustione  scenda  al
di sotto di quella minima stabilita ai sensi dei  commi  3,  4  e  5,
oppure  della   temperatura   prescritta   ai   sensi   dell'articolo
237-nonies; 
    c) qualora le misurazioni  in  continuo  degli  inquinanti  negli
effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite
di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di  un  guasto  dei
dispositivi di depurazione degli scarichi gassosi. 
  12. Il calore generato  durante  il  processo  di  incenerimento  o
coincenerimento e' recuperato per quanto tecnicamente possibile. 
  13.  I  rifiuti  sanitari  pericolosi  a  rischio  infettivo   sono
introdotti direttamente nel forno di incenerimento senza prima essere
mescolati con  altre  categorie  di  rifiuti  e  senza  manipolazione
diretta. 
  14. La gestione operativa degli  impianti  di  incenerimento  o  di
coincenerimento dei rifiuti deve essere affidata  a  persone  fisiche
tecnicamente competenti. 
  Art. 237-nonies (Modifica delle condizioni di esercizio e  modifica
sostanziale  dell'attivita').  -  1.  Per  determinate  categorie  di
rifiuti o determinati processi termici, l'autorita' competente  puo',
in sede di autorizzazione, prevedere espressamente l'applicazione  di
prescrizioni diverse da quelle riportate ai commi 2,  3,  4,  5  e  6
dell'articolo   237-octies,   nonche',   per   quanto   riguarda   la
temperatura, di cui al comma  11  dell'articolo  237-octies,  purche'
nell'impianto di incenerimento e di  coincenerimento  siano  adottate
tecniche tali da assicurare: 
    a)  il  rispetto  dei  valori   limite   di   emissione   fissati
nell'Allegato 1, parte A, per l'incenerimento e Allegato 2, parte  A,
per il coincenerimento; 
    b) che le condizioni d'esercizio autorizzate non diano  luogo  ad
una maggior quantita' di residui o a  residui  con  un  piu'  elevato
tenore  di  inquinanti  organici  rispetto  ai   residui   ottenibili
applicando le prescrizioni di cui all'articolo 237-octies. 
  2. Le autorita' competenti  comunicano  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del  territorio  e  del  mare  tutte  le  condizioni  di
esercizio autorizzate ai sensi del presente articolo  e  i  risultati
delle verifiche effettuate anche alla luce delle relazioni annuali di
cui  all'articolo  237-septiesdecies.   Il   Ministero   provvede   a
comunicare  alla  Commissione  europea   le   informazioni   ricevute
nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 29-terdecies. 
  3. Se un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto  di
coincenerimento  dei  rifiuti  tratta  esclusivamente   rifiuti   non
pericolosi, la modifica dell'attivita' che comporti l'incenerimento o
il coincenerimento di rifiuti pericolosi e' considerata sostanziale. 
  Art. 237-decies (Coincenerimento di olii usati). - 1. E' vietato il
coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT  e  loro  miscele  in
misura eccedente le 50 parti per milione. Tale  divieto  deve  essere
espressamente menzionato nell'autorizzazione concessa  dall'autorita'
competente ad impianti  di  coincenerimento  che  utilizzano  rifiuti
pericolosi. 
  2. Il coincenerimento di olii usati, fermo restando il  divieto  di
cui al comma 1, e' autorizzato secondo le disposizioni  del  presente
titolo, a condizione  che  siano  rispettate  le  seguenti  ulteriori
prescrizioni: 
    a) gli oli usati come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera
c), siano conformi ai seguenti requisiti: 
      1) la quantita' di policlorodifenili (PCB) di  cui  al  decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209,  e  successive  modificazioni,  e
degli idrocarburi policlorurati presenti concentrazioni non superiori
a 50 ppm; 
      2) questi rifiuti  non  siano  resi  pericolosi  dal  fatto  di
contenere altri  costituenti  elencati  nell'Allegato  D  alla  Parte
Quarta, in quantita' o concentrazioni incompatibili con gli obiettivi
previsti dall'articolo 177, comma 4; 
      3)  il  potere  calorifico  inferiore  sia  almeno  30  MJ  per
chilogrammo; 
    b) la potenza  termica  nominale  della  singola  apparecchiatura
dell'impianto in cui sono alimentati gli oli usati come  combustibile
sia pari o superiore a 6 MW. 
  Art. 237-undecies (Coincenerimento di  rifiuti  animali  rientranti
nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1069/2009/UE). - 1. Il
coincenerimento dei prodotti trasformati derivanti  da  materiali  di
categoria 1, 2 e 3 di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1069/2009  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  21  ottobre   2009,   e'
autorizzato secondo le disposizioni degli  articoli  237-quinquies  e
237-sexies,  a  condizione  che  siano  rispettati  i  requisiti,  le
modalita' di esercizio e le prescrizioni di cui all'Allegato 3. 
  2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni e' inviata anche
alla Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente. 
  3.  Nella  documentazione  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 1°  aprile  1998,  n.  148,  e  nel  Modello  unico  di
dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e
successive modificazioni, deve essere indicato, nella parte  relativa
all'individuazione e classificazione dei rifiuti di cui  al  presente
articolo, il codice dell'Elenco europeo dei rifiuti;  020203  'Scarti
inutilizzabili per il consumo e la trasformazione'. 
  Art. 237-duodecies (Emissione in atmosfera).  -  1.  Gli  effluenti
gassosi degli impianti  di  incenerimento  e  coincenerimento  devono
essere emessi in modo controllato attraverso  un  camino  di  altezza
adeguata e con velocita' e contenuto entalpico tale da  favorire  una
buona dispersione degli effluenti al fine di salvaguardare la  salute
umana  e  l'ambiente,  con  particolare  riferimento  alla  normativa
relativa alla qualita' dell'aria. 
  2. Gli impianti di incenerimento dei  rifiuti  e  gli  impianti  di
coincenerimento sono progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in
modo che le emissioni nell'atmosfera non superano i valori limite  di
emissione di cui  rispettivamente  all'Allegato  I,  paragrafo  A,  e
all'Allegato 2, paragrafo A, al presente Titolo. 
  3. Qualora  il  calore  liberato  dal  coincenerimento  di  rifiuti
pericolosi sia superiore al 40 per cento del calore  totale  liberato
nell'impianto, o  qualora  l'impianto  coincenerisca  rifiuti  urbani
misti non trattati, i valori limite di emissione sono quelli  fissati
all'Allegato 1, paragrafo A, al presente  Titolo  e  conseguentemente
non si applica la formula di  miscelazione  di  cui  all'Allegato  2,
paragrafo A. 
  4.  I  risultati  delle  misurazioni  effettuate   per   verificare
l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma  1,  sono
normalizzati alle condizioni descritte all'Allegato 1, lettera B,  al
presente  Titolo.  Il  controllo  delle   emissioni   e'   effettuato
conformemente al punto C dell'Allegato 1 e punto C dell'Allegato 2. 
  5.  I  risultati  delle  misurazioni  effettuate   per   verificare
l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma  2,  sono
normalizzati alle condizioni descritte all'Allegato 2, lettera B,  al
presente Titolo. 
  6. L'installazione e il funzionamento dei  sistemi  di  misurazione
automatici sono sottoposti a controllo e  test  annuale  di  verifica
come prescritto al punto C dell'Allegato 1 e al punto C dell'Allegato
2 al presente Titolo. 
  7. Nel caso di coincerimento dei rifiuti urbani misti non trattati,
i valori limite di emissione  sono  quelli  fissati  all'Allegato  1,
paragrafo A. 
  8. In sede di  autorizzazione,  l'autorita'  competente  valuta  la
possibilita' di concedere specifiche deroghe previste agli Allegati 1
e 2, nel rispetto delle norme  di  qualita'  ambientale,  e,  ove  ne
ricorra la fattispecie, delle disposizioni del Titolo  III-bis  della
Parte seconda. 
  Art. 237-terdecies (Scarico di acque reflue). - 1.  Lo  scarico  di
acque reflue provenienti dalla depurazione  degli  effluenti  gassosi
evacuate da un impianto di  incenerimento  o  di  coincenerimento  e'
limitata   per   quanto    possibile    e    comunque    disciplinato
dall'autorizzazione di cui all'articolo 237-sexies. 
  2. Le acque reflue provenienti dalla  depurazione  degli  effluenti
gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento
sono soggette all'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente
ai sensi del Titolo III-bis. 
  3. La domanda di autorizzazione, ove preveda lo  scarico  di  acque
reflue provenienti  dalla  depurazione  di  effluenti  gassosi,  deve
essere   accompagnata    dall'indicazione    delle    caratteristiche
quantitative e qualitative dello scarico; della quantita' di acqua da
prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto  previsto
per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del  sistema
complessivo  di  scarico,  ivi  comprese  le   operazioni   ad   esso
funzionalmente connesse, dell'eventuale sistema  di  misurazione  del
flusso degli  scarichi  ove  richiesto,  dall'indicazione  dei  mezzi
tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi  di  scarico,
nonche' dall'indicazione dei sistemi di  depurazione  utilizzati  per
conseguire il rispetto dei valori limite di emissione di cui al comma
3. 
  4. L'autorizzazione di cui all'articolo 237-sexies, con riferimento
allo  scarico  di  acque  reflue  provenienti  dalla  depurazione  di
effluenti gassosi, stabilisce: 
    a) i valori limite di emissione per  gli  inquinanti  di  cui  al
punto D dell'Allegato I al presente Titolo; 
    b) i parametri di controllo operativo per le acque reflue  almeno
relativamente al pH, alla temperatura e alla portata; 
    c) le prescrizioni  riguardanti  le  misurazioni  ai  fini  della
sorveglianza degli scarichi come frequenza  delle  misurazioni  della
massa degli  inquinanti  delle  acque  reflue  trattate,  nonche'  la
localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione; 
    d)  prescrizioni  tecniche   in   funzione   del   raggiungimento
dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici ricettori individuati  ai
sensi dell'articolo 76 e successivi; 
    e) le eventuali ulteriori prescrizioni volte a garantire che  gli
scarichi  siano  effettuati  in  conformita'  alle  disposizioni  del
presente decreto e senza pregiudizio per il corpo recettore,  per  la
salute pubblica e l'ambiente. 
  5. Lo scarico in acque superficiali  di  acque  reflue  provenienti
dalla depurazione degli effluenti gassosi deve  rispettare  almeno  i
valori di emissioni previsti all'Allegato 1, paragrafo D. E'  vietato
lo scarico sul suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee. 
  6. Le acque reflue provenienti  dalla  depurazione  degli  scarichi
gassosi devono essere separate dalle acque di raffreddamento e  dalle
acque di prima pioggia rispettando i valori limite  di  emissione  di
cui alla Tabella 5 dell'Allegato  V  alla  Parte  Terza,  a  pie'  di
impianto di trattamento. 
  7. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di
scarico siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti  da
altre fonti, le misurazioni devono essere effettuate: 
    a) sul flusso delle acque  reflue  provenienti  dai  processi  di
depurazione   degli   effluenti   gassosi    prima    dell'immissione
nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue; 
    b) sugli altri  flussi  di  acque  reflue  prima  dell'immissione
nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue; 
    c) dopo il trattamento, al punto di scarico  finale  delle  acque
reflue. 
  8.  Al  fine  di  verificare  l'osservanza  dei  valori  limite  di
emissione stabiliti all'Allegato I, paragrafo D,  per  il  flusso  di
acque reflue provenienti dal processo di depurazione degli  effluenti
gassosi, sono effettuati gli opportuni calcoli di bilancio  di  massa
per stabilire i livelli di emissione che, nello scarico finale  delle
acque  reflue,  possono  essere  attribuiti  alla  depurazione  degli
effluenti gassosi dell'impianto di coincenerimento. 
  9. I valori limite di emissione si applicano nel punto  in  cui  le
acque reflue, provenienti dalla depurazione  degli  scarichi  gassosi
sono  evacuate  dall'impianto  di   incenerimento   dei   rifiuti   o
dall'impianto  di  incenerimento  dei  rifiuti  o  dall'impianto   di
coincenerimento dei rifiuti. 
  10. I valori limite non possono essere  in  alcun  caso  conseguiti
mediante diluizione delle acque reflue. 
  11. Fermo restando il divieto di scarico o di immissione diretta di
acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini  della  prevenzione
di  rischi  idraulici  ed  ambientali,   le   acque   meteoriche   di
dilavamento, le acque di  prima  pioggia  e  di  lavaggio,  le  acque
contaminate derivanti da spandimenti o da operazioni di estinzione di
incendi   delle   aree   esterne   devono   essere   convogliate   ed
opportunamente trattate,  ai  sensi  della  Parte  III  del  presente
decreto legislativo. 
  12.   Devono   essere   adottate   le   misure   necessarie   volte
all'eliminazione  ed  alla  riduzione   dei   consumi,   nonche'   ad
incrementare il riciclo ed il riutilizzo di acqua reflua o gia' usata
nel ciclo produttivo come l'acqua di raffreddamento,  anche  mediante
le migliori tecnologie disponibili ai sensi della Parte Terza. 
  13. Qualora le acque reflue  provenienti  dalla  depurazione  degli
scarichi  gassosi  siano  trattate  al  di  fuori  dell'impianto   di
incenerimento dei rifiuti  o  dell'impianto  di  coincenerimento  dei
rifiuti in un impianto di  trattamento  destinato  esclusivamente  al
trattamento di questo tipo  di  acque  reflue,  i  valori  limite  di
emissione  di  cui  alla  tabella  dell'Allegato  1,  lettera  D,  si
applicano al punto in cui le acque reflue  fuoriescono  dall'impianto
di trattamento. 
  14. Il sito dell'impianto di incenerimento dei rifiuti  e  il  sito
dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti, ivi comprese le aree di
stoccaggio dei rifiuti, e' progettato e gestito in  modo  da  evitare
l'immissione non autorizzata e accidentale  di  qualsiasi  inquinante
nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee. 
  15. E' prevista una capacita' di stoccaggio per  le  acque  piovane
contaminate che defluiscano dal sito dell'impianto  di  incenerimento
dei rifiuti o dal sito dell'impianto di coincenerimento o per l'acqua
contaminata derivante da spandimenti o da operazioni di estinzione di
incendi. La capacita'  di  stoccaggio  deve  essere  sufficiente  per
garantire che tali acque possano, se necessario, essere analizzate e,
se necessario, trattate prima dello scarico. 
  Art. 237-quattuordecies (Campionamento ed analisi  delle  emissioni
in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento). -
1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione  delle  emissioni
in atmosfera, nonche'  le  procedure  di  acquisizione,  validazione,
elaborazione ed archiviazione dei dati, sono fissati ed aggiornati ai
sensi della lettera C dell'Allegato 1 e della lettera C dell'Allegato
2 al presente Titolo, per quanto non previsto  all'Allegato  VI  alla
Parte Quinta. 
  2. I valori limite di emissione degli impianti di  incenerimento  e
coincenerimento si intendono rispettati se conformi rispettivamente a
quanto previsto all'Allegato 1, paragrafo C, punto 1, e  all'Allegato
2, paragrafo C, punto 1. 
  3. Negli impianti di incenerimento e in quelli  di  coincenerimento
devono  essere  misurate  e  registrate  in  continuo  nell'effluente
gassoso le concentrazioni di CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC,  HCl,
HF e NH3. L'autorita' competente puo' autorizzare che le  misurazioni
in continuo siano sostituite da misurazioni periodiche di HCl, HF  ed
SO2, se il gestore dimostra che le emissioni di tali  inquinanti  non
possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione
stabiliti. La misurazione in continuo di acido fluoridrico (HF)  puo'
essere sostituita da  misurazioni  periodiche  se  l'impianto  adotta
sistemi di trattamento  dell'acido  cloridrico  (HCl)  nell'effluente
gassoso che garantiscano il rispetto del valore limite  di  emissione
relativo a tale sostanza. 
  4. L'autorita' competente puo' decidere di non imporre  misurazioni
in continuo per NOx e  puo'  prescrivere  le  misurazioni  periodiche
stabilite al comma 5, negli impianti  esistenti  di  incenerimento  o
coincenerimento dei rifiuti aventi  capacita'  nominale  inferiore  a
6t/ora se il gestore  puo'  dimostare,  sulla  base  di  informazioni
relative alla qualita' dei rifiuti  in  questione,  delle  tecnologie
utilizzate e dei risultati del monitoraggio delle emissioni,  che  in
nessuna circostanza le emissioni di NOx possono essere  superiori  al
valore limite di emissione prescritto. 
  5. Devono inoltre essere  misurati  e  registrati  in  continuo  il
tenore volumetrico di ossigeno,  la  temperatura,  la  pressione,  il
tenore di vapore  acqueo  e  la  portata  volumetrica  nell'effluente
gassoso. La misurazione in continuo del tenore di vapore  acqueo  non
e' richiesta se l'effluente gassoso campionato viene essiccato  prima
dell'analisi. 
  6. Deve  essere  inoltre  misurata  e  registrata  in  continuo  la
temperatura dei gas vicino alla  parete  interna  o  in  altro  punto
rappresentativo  della  camera   di   combustione,   secondo   quanto
autorizzato dall'autorita' competente. 
  7. Devono essere misurate  con  cadenza  almeno  quadrimestrale  le
sostanze di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, nonche' gli
altri  inquinanti,  di  cui  al  precedente  comma  2,  per  i  quali
l'autorita' competente abbia prescritto misurazioni periodiche; per i
primi  dodici  mesi  di  funzionamento  dell'impianto,  le   predette
sostanze devono essere misurate almeno ogni tre mesi. 
  8.   All'atto   della   messa   in   esercizio   dell'impianto,   e
successivamente  su  motivata  richiesta  dell'autorita'  competente,
devono  essere  controllati  nelle   piu'   gravose   condizioni   di
funzionamento  i  seguenti  parametri  relativi  ai   gas   prodotti,
individuati agli articoli 237-octies e 237-nonies: 
    a) tempo di permanenza; 
    b) temperatura minima; 
    c) tenore di ossigeno. 
  9. Gli impianti di coincenerimento  devono  assicurare  inoltre  la
misurazione  e  registrazione  della  quantita'  di  rifiuti   e   di
combustibile alimentato a ciascun forno o altra apparecchiatura. 
  10. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati,  elaborati
e presentati all'autorita'  competente  in  modo  da  consentirle  di
verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste  e
dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo
le procedure fissate dall'autorita' che ha rilasciato la stessa. 
  11. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori  limite
di emissione  in  atmosfera  stabiliti  dal  presente  articolo  sono
superati, il gestore provvede a informarne senza indugio  l'autorita'
competente e l'agenzia regionale  o  provinciale  per  la  protezione
dell'ambiente,   fermo   restando   quanto   previsto    all'articolo
237-octiesdecies. 
  12. La corretta installazione ed il funzionamento  dei  dispositivi
automatici di misurazione delle emissioni gassose sono  sottoposti  a
controllo   da   parte   dell'autorita'   competente   al    rilascio
dell'autorizzazione. La taratura di  detti  dispositivi  deve  essere
verificata, con metodo parallelo di riferimento, con  cadenza  almeno
triennale. 
  Art. 237-quinquiesdecies (Controllo e sorveglianza delle  emissioni
nei corpi idrici). - 1. Fermo restando quanto  previsto  all'articolo
237-terdecies, ai fini della sorveglianza su parametri, condizioni  e
concentrazioni di massa inerenti al processo di  incenerimento  o  di
coincenerimento  sono  utilizzate  tecniche  di  misurazione  e  sono
installate le relative attrezzature. 
  2. Le misurazioni delle emissioni negli ambienti idrici  effettuate
al punto di scarico delle acque reflue,  devono  essere  eseguite  in
conformita' a quanto previsto all'Allegato 1, paragrafo E, punto 1. 
  3. I valori  limite  di  emissione  si  considerano  rispettati  se
conformi a quanto previsto all'Allegato 1, paragrafo E, punto 2. 
  4. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e
presentati  all'autorita'  competente  in  modo  da  consentirle   di
verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste  e
dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo
le procedure fissate dall'autorita' che ha rilasciato la stessa. 
  5. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i  valori  limite
di emissione negli ambienti  idrici  sono  superati  si  provvede  ad
informare  tempestivamente   l'autorita'   competente   e   l'agenzia
regionale  o  provinciale  per  la  protezione  dell'ambiente,  fermo
restando quanto previsto all'articolo 237-septiesdecies. 
  6. La corretta installazione ed il  funzionamento  dei  dispositivi
automatici di misurazione degli scarichi  idrici  sono  sottoposti  a
controllo   da   parte   dell'autorita'   competente   al    rilascio
dell'autorizzazione. La taratura di  detti  dispositivi  deve  essere
verificata, con metodo parallelo di riferimento, con  cadenza  almeno
triennale. 
  7.  Il  campionamento,  la  conservazione,  il   trasporto   e   le
determinazioni  analitiche,   ai   fini   dei   controlli   e   della
sorveglianza, devono essere eseguiti secondo le metodiche APAT. 
  Art.  237-sexiesdecies  (Residui).  -  1.   La   quantita'   e   la
pericolosita'  dei  residui   prodotti   durante   il   funzionamento
dell'impianto di incenerimento o  di  coincenerimento  devono  essere
ridotte al minimo: I residui sono riciclati in conformita' alla Parte
IV del presente decreto legislativo, quando appropriato, direttamente
nell'impianto o al di fuori di esso. I residui che non possono essere
riciclati devono  essere  smaltiti  in  conformita'  alle  norme  del
presente decreto legislativo. 
  2. Il trasporto e lo stoccaggio intermedio di residui secchi  sotto
forma di polveri devono essere effettuati in modo tale da evitare  la
dispersione  nell'ambiente  di  tali  residui,  ad  esempio  mediante
l'utilizzo di contenitori chiusi. 
  3.  Preliminarmente  al  riciclaggio  o  smaltimento  dei   residui
prodotti dall'impianto di incenerimento o di coincenerimento,  devono
essere effettuate opportune analisi per stabilire le  caratteristiche
fisiche  e  chimiche,  nonche'  il  potenziale  inquinante  dei  vari
residui. L'analisi deve riguardare in particolare  l'intera  frazione
solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti. 
  Art. 237-septiesdecies (Obblighi  di  comunicazione,  informazione,
accesso e partecipazione). - 1. Il Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare,  integra  la  relazione  di  cui
all'articolo  29-terdecies,  comma   2   con   i   dati   concernenti
l'applicazione  del  presente   titolo,   anche   avvalendosi   delle
informazioni ricevute dai gestori degli impianti di  incenerimento  e
coincenerimento di cui al successivo comma 5. 
  2. Al fine di garantire al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del  territorio  e  del   mare   la   base   informativa   necessaria
all'attuazione del comma 1,  le  autorita'  competenti  integrano  la
comunicazione   periodica   trasmessa    ai    sensi    dell'articolo
29-terdecies, comma 1, con le informazioni relative  all'applicazione
del presente titolo, secondo le  indicazioni  fornite  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  3. Le  autorizzazioni  alla  realizzazione  e  all'esercizio  degli
impianti di incenerimento o di coincenerimento sono  rilasciate  solo
dopo aver garantito l'accesso alle informazioni ai  sensi  di  quanto
disposto dalla normativa di settore. 
  4. Fatto salvo il decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  195,  e,
esclusi i casi in cui si applicano  le  disposizioni  in  materia  di
informazione del pubblico previste  al  Titolo  III-bis  della  Parte
Seconda, le domande di  autorizzazione  e  rinnovo  per  impianti  di
incenerimento e di coincenerimento sono rese accessibili al  pubblico
in uno o piu' luoghi aperti al pubblico, e comunque  presso  la  sede
del comune territorialmente  competente,  per  un  periodo  di  tempo
adeguato e comunque non inferiore a trenta giorni, affinche' chiunque
possa  esprimere  le  proprie  osservazioni  prima  della   decisione
dell'autorita' competente. La  decisione  dell'autorita'  competente,
l'autorizzazione e qualsiasi suo successivo aggiornamento  sono  rese
accessibili al pubblico con le medesime modalita'. 
  5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento  aventi  una
capacita' nominale di due  o  piu'  Mg  l'ora,  entro  il  30  aprile
dell'anno successivo, il gestore  predispone  una  relazione  annuale
relativa al funzionamento  ed  alla  sorveglianza  dell'impianto  che
dovra'  essere  trasmessa  all'autorita'  competente  che  la   rende
accessibile al pubblico con le modalita' di  cui  al  comma  4.  Tale
relazione fornisce, come requisito  minimo,  informazioni  in  merito
all'andamento  del  processo  e  delle  emissioni  nell'atmosfera   e
nell'acqua rispetto alle norme di  emissione  previste  dal  presente
titolo. 
  6.  L'autorita'  competente  redige  un  elenco,   accessibile   al
pubblico, degli impianti di incenerimento  e  coincenerimento  aventi
una capacita' nominale inferiore a due tonnellate l'ora. 
  7. Copia delle autorizzazioni rilasciate, nonche'  della  relazione
di cui al comma 4 e degli elenchi di cui al comma 5  sono  trasmesse,
per le finalita' di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e all'  Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
  Art. 237-octiesdecies (Condizioni anomale di funzionamento).  -  1.
L'autorita'  competente  stabilisce  nell'autorizzazione  il  periodo
massimo di tempo durante  il  quale,  a  causa  di  disfunzionamenti,
guasti  o  arresti  tecnicamente  inevitabili  dei   dispositivi   di
depurazione  e  di  misurazione,  le  concentrazioni  delle  sostanze
regolamentate presenti nelle emissioni in  atmosfera  e  nelle  acque
reflue  depurate  possono  superare  i  valori  limite  di  emissione
autorizzati. 
  2. Nei casi di guasto, il  gestore  riduce  o  arresta  l'attivita'
appena possibile, finche' sia ristabilito il normale funzionamento. 
  3. Fatto salvo l'articolo 237-octies, comma  11,  lettera  c),  per
nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione,
l'impianto di incenerimento  o  di  coincenerimento  o  la  linea  di
incenerimento puo' continuare  ad  incenerire  rifiuti  per  piu'  di
quattro ore consecutive. La durata cumulativa  del  funzionamento  in
tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta  ore.  La
durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che
sono  collegate  allo  stesso  dispositivo  di   abbattimento   degli
inquinanti dei gas di combustione. 
  4. Per gli impianti di incenerimento, nei casi di cui al comma 1  e
di cui al comma 2 qualora il gestore decide di  ridurre  l'attivita',
il tenore totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera  non  deve
in nessun caso superare i  150  mg/m³,  espressi  come  media  su  30
minuti. Non possono essere superati i  valori  limite  relativi  alle
emissioni nell'atmosfera di TOC e CO di cui all'Allegato  1,  lettera
A, punto 2 e 5, lettera b). Devono inoltre essere rispettate tutte le
altre prescrizioni di cui agli articoli 237-octies e 237-nonies. 
  5. Non appena si verificano le condizioni anomale di cui ai commi 1
e 2, il gestore ne da' comunicazione nel piu' breve  tempo  possibile
all'autorita' di controllo.  Analoga  comunicazione  viene  data  non
appena e' ripristinata la completa funzionalita' dell'impianto. 
  Art. 237-noviesdecies (Incidenti o inconvenienti). - 1. Fatte salve
le disposizioni della Parte  sesta,  di  attuazione  della  direttiva
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004,
sulla  responsabilita'  ambientale  in  materia  di   prevenzione   e
riparazione del  danno  ambientale  e  esclusi  i  casi  disciplinati
all'articolo 29-undecies, in caso di incidenti  o  inconvenienti  che
incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore: 
    a) deve informare immediatamente le  Regioni,  le  Province  e  i
Comuni territorialmente competenti; 
    b)  deve  adottare  immediatamente  le  misure  per  limitare  le
conseguenze ambientali e prevenire ulteriori  eventuali  incidenti  o
inconvenienti. 
  2. Ai fini del comma 1, le Regioni e le  Province  territorialmente
competenti,  diffidano   il   gestore   ad   adottare   ogni   misura
complementare appropriata e necessaria per  limitare  le  conseguenze
ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti. 
  Art. 237-vicies (Accessi ed ispezioni). - 1. I soggetti  incaricati
dei controlli sono autorizzati ad accedere in ogni tempo  presso  gli
impianti  di  incenerimento  e  coincenerimento  per  effettuare   le
ispezioni, i  controlli,  i  prelievi  e  i  campionamenti  necessari
all'accertamento del rispetto  dei  valori  limite  di  emissione  in
atmosfera  e  in  ambienti  idrici,  nonche'   del   rispetto   delle
prescrizioni relative alla ricezione, allo stoccaggio dei  rifiuti  e
dei residui, ai pretrattamenti e alla movimentazione  dei  rifiuti  e
delle altre prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori  o
regolamentari e di tutte le altre prescrizioni contenute nel presente
decreto. 
  2. Il proprietario o  il  gestore  degli  impianti  sono  tenuti  a
fornire  tutte  le  informazioni,  dati  e  documenti  richiesti  dai
soggetti di cui al comma 1, necessari per l'espletamento  delle  loro
funzioni, ed a consentire l'accesso all'intero impianto. 
  Art. 237-unvicies (Spese). - 1. Le spese relative alle ispezioni  e
ai controlli, in applicazione delle disposizioni del presente Titolo,
nonche' quelle  relative  all'espletamento  dell'istruttoria  per  il
rilascio dell'autorizzazione e per la verifica degli impianti sono  a
carico  del  titolare  dell'autorizzazione,  sulla  base  del   costo
effettivo del servizio, secondo tariffe e modalita' di versamento  da
determinarsi, salvi i  casi  disciplinati  dalla  Parte  seconda  del
presente decreto, con disposizioni regionali. 
  2. Fatto salvo il comma  1,  le  attivita'  e  le  misure  previste
rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni
e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio
allo scopo destinate a legislazione vigente. 
  3. Dall'attuazione del presente titolo non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Art. 237-duovicies (Disposizioni transitorie e finali).  -  1.  Gli
impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del presente  Titolo
entro il 10 gennaio 2016. 
  2. Per gli impianti esistenti, fermo restando  l'obbligo  a  carico
del  gestore  di  adeguamento  previsto  al  comma   1,   l'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione provvede all'aggiornamento
della stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite  dal
presente decreto, in occasione del primo rinnovo, rilascio o  riesame
dell'autorizzazione ambientale, successivo alla data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione. 
  3. Per gli impianti esistenti  che  effettuano  coincenerimento  di
rifiuti non pericolosi secondo le procedure semplificate  di  cui  al
Capo V, del Titolo I alla Parte Quarta per i  quali  si  effettui  il
rinnovo della comunicazione prevista articoli dal  predetto  Capo  V,
resta fermo l'obbligo di adeguamento, a carico del gestore,  previsto
al comma 1. 
  4.   Agli   impianti   di   coincenerimento   non   sottoposti   ad
autorizzazione integrata ambientale, con l'esclusione degli  impianti
che  utilizzano  rifiuti  pericolosi,  possono  essere  applicate  le
procedure semplificate di cui al Capo V, del  Titolo  I  della  Parte
quarta. L'ammissione delle attivita' di coincenerimento  dei  rifiuti
alle procedure semplificate  e'  subordinata  alla  comunicazione  di
inizio di attivita' che dovra' comprendere, oltre a  quanto  previsto
agli articoli 237-quinquies, comma  2,  e  237-sexies,  comma  1,  la
relazione  prevista  all'articolo   215,   comma   3.   Per   l'avvio
dell'attivita' di coincenerimento dei rifiuti la  regione  chiede  la
prestazione di adeguata  garanzia  finanziaria  a  suo  favore  nella
misura definita dalla regione stessa e proporzionata  alla  capacita'
massima di coincenerimento dei rifiuti. L'avvio  delle  attivita'  e'
subordinato all'effettuazione di una ispezione preventiva,  da  parte
della provincia  competente  per  territorio,  da  effettuarsi  entro
sessanta  giorni  dalla  data   di   presentazione   della   predetta
comunicazione. Le ispezioni successive,  da  effettuarsi  almeno  una
volta l'anno, accertano: 
    a) la tipologia  e  la  quantita'  dei  rifiuti  sottoposti  alle
operazioni di coincenerimento; 
    b) la conformita' delle attivita'  di  coincenerimento  a  quanto
previsto agli articoli 214 e 215, e relative norme di attuazione. 
  5. Nel caso in  cui  la  provincia  competente  per  territorio,  a
seguito delle ispezioni previste al comma 4,  accerta  la  violazione
delle disposizioni stabilite al comma stesso, vieta, previa diffida e
fissazione  di  un  termine  per  adempiere,   l'inizio   ovvero   la
prosecuzione dell'attivita', salvo che il titolare dell'impianto  non
provveda, entro il termine stabilito, a  conformare  detta  attivita'
alla normativa vigente. 
  6. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e
3,  i  gestori  continuano  ad  operare   sulla   base   del   titolo
autorizzatorio precedentemente posseduto. 
  7. Con riguardo agli impianti autorizzati  ai  sensi  dell'articolo
208, nel caso in cui il titolo autorizzatorio di cui al comma  6  non
preveda un rinnovo periodico entro il 10  gennaio  2015,  entro  tale
data i gestori degli impianti di incenerimento o  di  coincenerimento
di rifiuti esistenti presentano comunque all'autorita' competente una
richiesta   di   rinnovo   del   titolo   autorizzatorio   ai    fini
dell'adeguamento di cui al comma 1. 
  8. Per il recepimento di normative tecniche comunitarie di modifica
degli allegati  al  presente  Titolo  si  provvede  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
previa comunicazione ai  Ministri  della  salute  e  delle  attivita'
produttive; ogni qualvolta la  nuova  normativa  comunitaria  preveda
poteri discrezionali per la sua trasposizione, il decreto e' adottato
di concerto con i Ministri della salute e delle attivita' produttive,
sentita la Conferenza unificata.". 

 

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